TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile
Tribunale delle Imprese
Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. 23418/2024 promosso da:
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRÜNGLI AG (C.F. 00000087469) “LINDT & SPRUNGLI S.P.A.” (C.F. 00197480122) con il patrocinio degli avv.ti MARTINI ELENA, MANNA LUIGI, STUCCHI MARGHERITA ORSOLA RICORRENTI
contro:
ALDI S.R.L. (C.F. 02936700216), con il patrocinio dell’avv. CIGLIANO ROBERTO e dell’avv. CIGLIANO FRANCESCO RESISTENTE
Si dispone quanto segue:
Visto l’art. 700 cpc e l’art. 131 Cpi,
- Inibisce alla resistente Aldi srl la produzione, importazione, commercializzazione, offerta in vendita, pubblicizzazione, esportazione ed uso in qualsiasi forma e modo, anche a mezzo di Internet, delle praline di cioccolato con i packaging di cui in narrativa;
- Ordina il ritiro da commercio a cura e spese della resistente dei prodotti in contestazione;
- Fissa una somma di €. 20,00 per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata (anche relativamente alla vendita di una singola pralina) e di €. 100,00 per ogni ritardo nell’esecuzione del provvedimento, ai sensi del secondo comma dell’art. 131 CPI, a partire da 10 giorni dopo la notifica del provvedimento;
- Ordina la pubblicazione del dispositivo del presente provvedimento sulla homepage del sito internet della resistente, con un rilievo non inferiore ad un quarto di schermata, per la durata di 30 giorni consecutivi;
- Condanna la resistente a rimborsare alle ricorrenti le spese processuali del giudizio cautelare, che liquida in €. 10.000, oltre spese generali 15%, Iva e Cpa.